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Cass. civ., sez. lav., 09 settembre 2015, n. 17838
L’art. 8, comma 4, della legge n. 223 del 1991, riconosce il diritto alle agevolazioni contributive al datore di lavoro che, "senza esservi tenuto", assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Si tratta di una disposizione volta a incentivare le assunzioni di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro per la cessazione totale o parziale dell’attività aziendale in cui erano precedentemente occupati. La norma presuppone che siano creati nuovi posti di lavoro per esigenze proprie dell’azienda che procede all’assunzione, senza esservi obbligate.