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Pur nei limiti posti dallo Statuto dei Lavoratori – L. 300/1970 - a tutela della libertà e dignità del dipendente, il datore di lavoro può controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica o anche attraverso personale esterno (ad esempio, un'agenzia investigativa), l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi accertare mancanze specifiche dei dipendenti già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità del controllo, che può avvenire anche in maniera occulta. Questo quanto stabilito dalla Corte di Appello del Tribunale di Milano nella sentenza n. 755 del 4 Agosto 2015.