In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pur nel regime precedente l'entrata in vigore del d.lgs. 38/2000, anche se è indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore "in itinere", ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell'attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo. Nel caso di specie , in caso di fatto doloso del terzo, legittimamente va esclusa dalla tutela la fattispecie nella quale in sostanza venga a mancare la "occasione di lavoro" in quanto il fatto criminoso era riconducibile a rapporti personali per i quali la sola vittima era di fatto esposta a rischi ovunque si recasse o si trovasse, indipendentemente dal percorso seguito per recarsi al lavoro. Questa la conclusiojne delle Sezioni Unite nella sentenza n. 17685 del
Infortunio in itinere, causa violenta ed “occasione di lavoro” Cassazione Sezioni Unite N. 17685-2015 (PDF - 12 pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
1. Infortunio in itinere e d.lgs. 38/2000
2. Infortunio in itinere derivanti da eventi dannosi: orientamenti giurisprudenziali contrastanti
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA