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La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 22 del 24 settembre 2015, ha risposto ad un quesito della ANGEM (Associazione nazionale della ristorazione collettiva e servizi vari) e della ASSTRA (Associazione Trasporti), in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2, D. Lgs. 39/2014, di attuazione della direttiva 2011/93/UE, recante nuove disposizioni per la lotta contro la pornografia minorile, l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori.
In particolare l’istante chiede se, ai sensi della disposizione normativa citata, il datore di lavoro debba richiedere il certificato penale del casellario giudiziale, ivi previsto, anche nelle ipotesi di cambio appalto, in quanto azienda subentrante obbligata ad assumere il personale dell’impresa uscente. Ciò posto, ai fini della soluzione della problematica sollevata, si sottolinea che la fattispecie del cambio appalto comporta la successione di diversi appaltatori nella esecuzione di un servizio per conto del medesimo committente, con il passaggio del personale impiegato nell’appalto dall’impresa uscente a quella subentrante “in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto” (cfr. art. 29,comma 3, D.Lgs. 276/2003).