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La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 24 del 24 settembre 2015, ha risposto ad un quesito della ANAV (Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori) e della ASSTRA (Associazione Trasporti), in merito alla possibile applicazione alla categoria degli autoferrotranvieri della disciplina di cui al D. Lgs. 23/2015, con particolare riferimento alle tutele accordate in caso di illegittimità del recesso datoriale. In definitiva, stante l’orientamento giurisprudenziale innanzi indicato e le esigenze di certezza del diritto e parità di trattamento cui è ispirato, si ritiene che le tutele accordate in caso di licenziamento illegittimo dei lavoratori autoferrotranvieri debbano seguire la disciplina di carattere generale contenuta nell’art. 18 della L. 300/1970 e nel D. Lgs. 23/2015 secondo il rispettivo ambito applicativo e di decorrenza.