In tema di riscossione di quote associative sindacali dei dipendenti pubblici e privati a mezzo di trattenuta ad opera del datore di lavoro, il D.P.R. n. 180/1952, art. 52, come modificato dal D.L. n. 35/2005, art. 13-bis, convertito dalla legge n. 80/2005, nel disciplinare tutte le cessioni di credito da parte dei lavoratori dipendenti, non prevede limitazioni al novero dei cessionari, in ciò differenziandosi da quanto stabilito dall'art. 5, del medesimo D.P.R., per le sole ipotesi di cessioni collegate all'erogazione di prestiti. Ne consegue che è legittima la suddetta trattenuta del datore di lavoro, attuativa della cessione del credito in favore delle associazioni sindacali, atteso, altresì, che una differente interpretazione sarebbe incoerente con la finalità legislativa antiusura posta a garanzia del lavoratore che, altrimenti, subirebbe un'irragionevole restrizione della sua autonomia e libertà sindacale
Cassazione lavoro n.18548 del 21 Settembre 2015
IL CASO
IL COMMENTO
1. Art. 26 della L. 300/1970 e versamento dei contributi sindacali
1.1. orientamenti giurisprudenziali
2. . Rifiuto di versare i contributi, condotta antisindacale ed orientamenti giurisprudenziali
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA