Se l’imputato sostiene di non aver mai rilasciato le certificazioni ai sostituiti, il giudice penale non può ritenere configurato il reato previsto dall’art. 10 - bis del D.Lgs. n. 74/2000 sulla base del modello 770 perché deve chiarire per quale motivo ha deciso di privilegiare una prova indiretta come la presentazione di detto modello piuttosto che quella diretta dell’acquisizione delle certificazioni. È quanto emerge dalla sentenza 15 settembre 2015 n. 37075 della Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Omesso versamento ritenute certificate: profili oggettivi e soggettivi
2. La mancanza di liquidità quale circostanza attenuante
3. Rapporti con il reato di appropriazione indebita
4. La sentenza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA