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Cass. civ., sez. lav., 08 settembre 2015, n. 17777
In tema di licenziamento illegittimo, il ritardo del datore di lavoro nel pagare l'indennità lavorativa scelta dal lavoratore al posto della reintegrazione non comporta alcun obbligo retributivo in capo al datore, in quanto il rapporto di lavoro si considera estinto al momento dell'opzione. In tale circostanza, infatti, la disciplina applicabile è quella della mora debendi in caso di inadempimento, o ritardo nell'adempimento, delle obbligazioni pecuniarie del datore di lavoro