La computabilità nel periodo di comporto delle assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale non si verifica nelle ipotesi in cui l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale non solo abbiano avuto origine in fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e comunque presenti nell'ambiente di lavoro, e siano pertanto collegate allo svolgimento dell'attività lavorativa, ma altresì quando il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente all'obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell'art. 2087 c.c..
ù2Assenze per infortunio e per malattia nel periodo di comporto" Cassazione lavoro 17837/2015 (PDF - 10 pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
1. Periodo di comporto e sommatoria delle assenze per infortunio e malattia professionale
2. Orientamenti giurisprudenziali
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA