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CGCE, sez. II, 10 settembre 2015, C- 266/14
La CGCE ha ritenuto che l’art. 2 della dir. 2003/88/Ce sull’organizzazione dell’orario di lavoro, debba essere interpretato nel senso che costituisce «orario di lavoro» il tempo che lavoratori itineranti, ossia lavoratori che non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, impiegano per spostarsi dal loro domicilio al primo cliente indicato dal loro datore di lavoro e dall’ultimo cliente indicato dal loro datore di lavoro al loro domicilio