In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e con riferimento alla revisione per errore delle rendite, la possibilità per l'ente previdenziale di articolare le proprie deduzioni in sede giudiziale ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 88/1989 (che consente la rettifica dell'errore in ogni tempo ed è applicabile "ratione temporis" per effetto della sentenza n. 191 del 2005 della Corte costituzionale, che ha escluso l'applicazione retroattiva del termine decadenziale introdotto con l'art. 9, commi, 5, 6 e 7 del d.lgs. 38/2000) allegando un errore iniziale sulla diagnosi posta a fondamento del provvedimento di attribuzione della rendita ovvero, in alternativa, sulla verifica di miglioramenti successivi dell'attitudine al lavoro, non limita l'accertamento giudiziale il cui oggetto è incentrato sull'esistenza del diritto al trattamento previdenziale.
Cassazione Civile sezione lavoro Sentenza n. 17669 del 07 Settembre 2015 (PDF - 8 pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
1. Termine decadenziale della revisione: orientamenti giurisprudenziali
Art. 14 vicies quater della L. 168/2005: riconoscimento di prestazioni economiche in caso di provvedimenti di rettifica per errore
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA