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Le spese di gestione di uno studio professionale condiviso con altri colleghi non possono essere dedotte integralmente dal professionista intestatario della fattura dovendo essere riaddebitate pro quota agli altri occupanti, pena la violazione del principio di inerenza.
Dal punto di vista fiscale, i rimborsi ottenuti a seguito del riaddebito costituiscono non un componente positivo, bensì una rettifica in diminuzione del costo sostenuto dal professionista con la necessità di effettuare una variazione in aumento del reddito imponibile.
Professionisti: spese comuni e criteri di deducibilità Cass. 16035-2015 (PDF - 8 pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA