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Cass. civ., sez. lav., 02 settembre 2015, n. 17438
In tema di risarcimento del danno biologico, non è sufficiente per ritenere responsabile l'azienda la circostanza lamentata dal lavoratore di un eccessivo carico di lavoro e del cumulo di mansioni, vieppiù laddove sia emerso che lo stesso lavoratore aveva scelto, per ragioni di ordine morale, di farsi carico di oneri che spettavano ad altre persone