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Cass. civ., sez. lav., 01 settembre 2015, n. 17370
La valutazione dei fatti che fondano il licenziamento disciplinare deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto di lavoro, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi ed all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo