Il d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha previsto l’innalzamento dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti da 15.000 a 30.000 euro.
I rimborsi di importo superiore a 30.000 euro si possono ottenere senza prestazione della garanzia presentando una dichiarazione annuale o un’istanza trimestrale munita di visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma.
La garanzia è obbligatoria, invece, per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio, ossia per i contribuenti che esercitano attività di impresa da meno di due anni, a esclusione delle start up innovative, per quelli che presentano la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa (o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e per quelli che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività. Inoltre, la garanzia è prevista per i contribuenti considerati più “a rischio”, cioè quelli che nei due anni precedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica, che evidenziano significativi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato.
L’intero iter è stato dettagliatamente descritto nella circolare 32/E del 2014. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 giugno 2015 è stato approvato il modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per il rimborso dell’Iva, ed è stato modificato il modello per intermediari/banche per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 dicembre 2014.
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