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Cass. civ., sez. lav., 14 luglio 2015, n. 14708
Il chiaro tenore letterale dell'art. 10, comma 7, del d.lgs. n. 368 del 2001 non può che portare a ritenere che tale disposizione, fin dalla sua originaria versione (poi modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247), lungi dall'individuare una causale specifica ed autonoma giustificante l'apposizione di un termine al contratto di lavoro, si limita ad esonerare - per talune ipotesi puntualmente indicate dalla norma stessa - la parte datoriale dal rispetto dei limiti quantitativi di utilizzazione delle assunzioni a termine, la cui individuazione viene, in linea generale, affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, ma sempre nel rispetto della legge.