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Cass. civ., sez. lav., 17 luglio 2015, n. 15059
Il patto di prova tutela l'interesse di entrambe le parti del rapporto (datore di lavoro e lavoratore) a sperimentarne la convenienza. Ove la suddetta verifica sia già intervenuta, con esito positivo, per le specifiche mansioni in virtù di prestazione resa dallo stesso lavoratore, per un congruo lasso di tempo, a favore del medesimo datore di lavoro dovrà ritenersi l'illegittimità del patto stesso