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Cass. civ., sez. lav., 17 luglio 2015, n. 15081
Alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 33, comma 5, legge n. 104/1992, il diritto del genitore o del familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, se non può subire limitazioni in caso di mobilità connessa ad ordinarie esigenze tecnico - produttive del datore di lavoro, non è invece attuabile ove sia accertata - in base ad una verifica rigorosa anche in sede giurisdizionale - l'incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro.