Nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva fissi un limite di orario normale inferiore a quello predeterminato per legge, è consentito alla stessa contrattazione determinare l'assetto degli interessi nel senso che il superamento dell'orario contrattuale fino al limite di quello legale non debba essere compensato secondo la disciplina del lavoro straordinario. In particolare, con riferimento alla fattispecie, la regola di cui all'art. 5 r.d.l. n. 692 del 1923 secondo cui la maggiorazione per il lavoro straordinario non può essere inferiore al dieci per cento della retribuzione ordinaria, si riferisce esclusivamente alle ore di straordinario eccedenti la giornata normale di lavoro. Questo quanto affermato dalla Cassazione lavoro nella sentenza n. 15373 del 22 luglio 2015.
Ccnl e limitazione dell' orario straordinario - Cass. n. 15373/2015 (PDF - 10 pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
1. Art. 36 Cost., maggiorazione del lavoro straordinario e Ccnl
2. Orientamenti giurisprudenziali
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA