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CGCE, sez. IV, 16 luglio 2015, C-222/14
Le disposizioni delle Direttive 96/34/Ce (accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CeeP e dalla CeS, come modificata dalla direttiva 97/75/Ce) e 2006/54/Ce (attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego) devono essere interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale che neghi il diritto al congedo parentale a un dipendente pubblico quando la moglie non lavori o non eserciti alcuna professione, a meno che la stessa, a causa di grave malattia o disabilità, venga considerata non in grado di provvedere all'educazione di un bambino