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CGCE, sez. Grande, 16 luglio 2015, C- 218/14
L'art. 13 §. 2 direttiva 2004/38/Ce (diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri) deve essere interpretato nel senso che un cittadino extracomunitario, divorziato da un cittadino dell'UE, il cui matrimonio sia durato almeno tre anni, di cui almeno uno nello Stato membro ospitante, prima dell'inizio del procedimento giudiziario di divorzio, non può fruire del mantenimento del diritto di soggiorno in tale Stato membro in base a tale disposizione, qualora l'inizio del procedimento giudiziario di divorzio sia preceduto dalla partenza del coniuge cittadino dell'UE dal detto Stato membro.