Il danno da stress, o usura psicofisica, nel caso di specie per mancata effettuazione di pause di riposo giornaliere e settimanali nella azienda di autolinee, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici. Questo viene ribadito dalla Cassazione lavoro nella sentenza n. 14710 del 14 luglio 2015.
Danno da stress o usura psico-fisica per mancato riposo settimanale - Cassazione Civile sez. lavoro - sentenza n. 14710 del 14 Luglio 2015 (PDF - 8 pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
1. Danno da usura e danno biologico: differenza
2. Danno da usura ed onere della prova
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA