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Cass. civ., sez. lav., 10 luglio 2015, n. 14432
Deve escludersi che il protrarsi nel tempo di una situazione illegittima, quale il demansionamento del lavoratore accertato dal giudice di merito, possa essere inteso come acquiescenza del lavoratore alla situazione imposta dal datore (cui compete il potere organizzativo del lavoro), essendo indisponibili gli interessi sottesi ai limiti allo jus variandi datoriale (art. 2103 c.c.), ovvero come prova della sua tollerabilità, potendo essere anzi proprio la protrazione della situazione di illegittimità rilevante per fondare le ragioni che giustificano le dimissioni del lavoratore, come desumibile dalla sentenza di merito che ha attribuito rilevanza alla durata ed all'intensità del demansionamento del lavoratore