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CGCE, sez. III, 09 luglio 2015, C-177/14
La nozione di “lavoratore a tempo determinato” ex clausola 3, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/Ce (accordo quadro CeS, UNICE e CeeP) deve essere interpretata nel senso che si applica a un lavoratore quale la ricorrente nel procedimento principale. La clausola 4, punto 1, poi, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come nella fattispecie, la quale esclude, prescindendo da qualsiasi giustificazione per ragioni oggettive, il personale reclutato occasionalmente dal diritto di percepire una maggiorazione corrispondente allo scatto triennale di anzianità accordata, segnatamente, ai dipendenti di ruolo, quando, relativamente alla percezione della maggiorazione di cui trattasi, le due summenzionate categorie di lavoratori si trovano in situazioni comparabili, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare