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Cass. civ., sez. lav., 03 luglio 2015, n. 13700
Deve essere confermata la decisione dei giudici del merito circa la sproporzione tra l'illecito commesso dal lavoratore, che si era allontanato anticipatamente dal posto di lavoro per fruire della pausa, e la sanzione del licenziamento irrogata dalla società datrice, atteso che la Corte di merito aveva congruamente motivato la sproporzione della sanzione rispetto al fatto contestato ed alle specifiche risultanze di causa, evidenziando che l'allontanamento dal posto di lavoro era avvenuto con un solo quarto d'ora di anticipo rispetto a quello previsto (ore 10,15 rispetto alla pausa delle 10,30)