Il riconoscimento dei benefici contributivi, previsti dall'art. 8, legge n. 223/91 in favore dell'impresa che assume lavoratori collocati in mobilità, è escluso ove ricorrano «assetti proprietari sostanzialmente coincidenti» tra l'impresa che effettua le nuove assunzioni e quella che ha proceduto ai licenziamenti, dovendosi intendere tale locuzione riferita a tutte le situazioni che facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario, in grado di ideare e fare attuare un'operazione coordinata di ristrutturazione, comportante il licenziamento di taluni dipendenti da un'azienda e la loro assunzione da parte dell'altra, senza che, in tale evenienza, il rapporto di lavoro possa essere considerato nuovo ai fini contributivi.
Benefici contributivi ai lavoratori in mobilità Cass. lavoro n. 13583/2015 (PDF - 8 pagine)
IIL CASO
IL COMMENTO
1. Beneficio contributivo ed art. 8, comma 4bis, della L. 223/1991
2. Definizione “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti”
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA