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Cass. civ., sez. lav., 09 luglio 2015, n. 14304
L'obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato va collegato ai principi generali di correttezza e buonafede (artt. 1175 e 1375 c.c.), e, pertanto, impone al lavoratore di tenere un comportamento leale nei confronti del proprio datore di lavoro, astenendosi da qualsiasi atto idoneo a nuocergli anche potenzialmente, per cui, ai fini della violazione dell'obbligo di fedeltà incombente sul lavoratore (art. 2105 c.c.), è sufficiente la mera preordinazione di una attività contraria agli interessi del datore di lavoro anche solo potenzialmente produttiva di danno.