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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circ. n. 21 del 24 giugno 2015, con alcuni chiarimenti interpretativi in materia di iscrizione dei fisioterapisti all’Albo professionale Nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti. In particolare, essendo confluita la figura professionale del terapista della riabilitazione in quella del fisioterapista, potranno essere iscritti nell’Albo professionale nazionale, di cui alla L. n. 29 del 1994, i fisioterapisti non vedenti che ne facciano richiesta e precisamente sia i fisioterapisti non vedenti che hanno conseguito il diploma di laurea sia i terapisti della riabilitazione non vedenti, purché abbiano conseguito il relativo titolo prima dell’entrata in vigore della L. 42 del 26 febbraio 1999.