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Cass. civ., sez. lav., 02 luglio 2015, n. 13583
Il riconoscimento dei benefici contributivi, previsti dall'art. 8, legge n. 223/91 in favore dell'impresa che assume lavoratori collocati in mobilità, è escluso ove ricorrano «assetti proprietari sostanzialmente coincidenti» tra l'impresa che effettua le nuove assunzioni e quella che ha proceduto ai licenziamenti, dovendosi intendere tale locuzione riferita a tutte le situazioni che facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario, in grado di ideare e fare attuare un'operazione coordinata di ristrutturazione, comportante il licenziamento di taluni dipendenti da un'azienda e la loro assunzione da parte dell'altra, senza che, in tale evenienza, il rapporto di lavoro possa essere considerato nuovo ai fini contributivi.