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Corte Cost., 1 luglio 2015, n. 127
La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana. Le disposizioni censurate incidono sul meccanismo di calcolo delle variazioni dell’indennità integrativa speciale, spettante a quanti abbiano fruito del pensionamento anticipato e stabiliscono che, sin dall’entrata in vigore della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1984), tali variazioni si debbano calcolare sulla quota dell’indennità "effettivamente spettante in proporzione all’anzianità conseguita alla data di cessazione dal servizio".