Con la CM 21/2015, l'Agenzia ha fornito, tra gli altri, una serie di chiarimenti in merito alle clausole cd “anti abuso” contenute nell'art.10 DM 14/03/2012; nello specifico viene precisato che:
le istanze di disapplicazione devono avere carattere “preventivo”;
nel caso si richieda la disapplicazione avanzando la circostanza per cui i conferimenti infragruppo riversano solo ai soci la liquidità ottenuta con l'accantonamento degli utili, saranno svolti tutti i controlli atti a verificare che non vi siano stati conferimenti o finanziamenti "a monte";
la riduzione della base ACE persiste anche se controllata e controllante non sono più tali alla chiusura dell'esercizio; ciò non vale per i finanziamenti, che cessano di ridurre la base ACE se non sussiste più il rapporto di controllo alla chiusura dell’esercizio in cui si realizza l’incremento;
la riduzione della base ACE, in caso di acquisto di partecipazioni infragruppo, non opera se il corrispettivo non è in denaro, ma in natura;
la riduzione della base ACE opera anche in caso di conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti, o se provenienti da soggetti domiciliati in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni ai fini tributari.
Indice prodotto
Premessa
Disciplina antielusiva: ambito di applicazione e operazioni infragruppo
La disapplicazione delle operazioni con soggetti non residenti