Nell’ambito della cessione d’azienda, il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. La risoluzione del contratto di cessione di ramo d’azienda non impedisce all’Amministrazione finanziaria di pretendere dal cessionario il pagamento delle imposte e delle sanzioni non avendo lo stesso efficacia retroattiva... Questo quanto statuito dall'ordinanza n. 11972 del 9 giugno 2015 della Corte di Cassazione.
Cessione di azienda: responsabilità del cessionario - Cass. 11972/2015 (PDF - 6 pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
1. Cessione d'azienda : confini della responsabilità tributaria
2. La sentenza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA