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Cass. civ., sez. III, 30 giugno 2015, n. 13319
Alla cessione di ramo di azienda è applicabile l'articolo 2560 c.c. e l'acquirente del ramo di azienda dovrà rispondere dei debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori inerenti alla gestione del ramo di azienda ceduto