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La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 15 del 3 luglio 2015, ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla possibilità per il lavoratore iscritto nella lista di mobilità di mantenere la medesima iscrizione nell’ipotesi in cui venga assunto con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza previsione dell’indennità di disponibilità. Al fine di fornire la soluzione alla problematica sollevata, occorre muovere dalla lettura dell’art. 8, commi 6 e 7, della L. 223/1991, ai sensi dei quali il lavoratore in mobilità ha la facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l’iscrizione nella lista, con sospensione dell’indennità per le giornate di lavoro svolto, nonché per quelle afferenti ai periodi di prova di cui all’art. 9, comma 6, della medesima Legge.