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La valutazione della genuina sussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento, determinato da ragioni inerenti l'attività produttiva - disciplinato ex art. 3 legge n. 604 del 1966 - deve essere effettuata sulla base degli elementi di fatto esistenti al momento della comunicazione del recesso, la cui motivazione deve trovare fondamento in circostanze realmente esistenti in quel momento e non svoltesi in un tempo remoto.
Licenziamento per giustificato motivo e valutazione dei fatti - Cass.13116/2015 (PDF - 10 pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
1. Licenziamento per giustificato motivo economico: nozione
2. Valutazione dei fatti al momento del licenziamento
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA