Dal 1° luglio 2015 la soglia di valore dei “buoni pasto” non sottoposta a tassazione in capo al dipendente è passata da 5,29 euro a 7 euro, se essi sono in formato elettronico. L'importo dei buoni pasto che supera detto limite concorre, invece, a formare reddito di lavoro dipendente. A stabilirlo è stata la Legge di Stabilità 2015.
Resta ferma a 5,29 euro la soglia di detassazione per i buoni pasto cartacei, non in formato elettronico, così come resta ferma la totale deducibilità del costo e l'integrale detraibilità dell'IVA in capo all'azienda-datore di lavoro.
Nella presente circolare offriremo un riepilogo generale sul trattamento fiscale dei buoni pasto in capo al dipendente e in capo all'azienda, illustrando anche la novità sui buoni pasto elettronici.