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Cass. civ., sez. lav., 17 giugno 2015, n. 12488
Al dipendente pubblico che al 31-12-2011, abbia maturato 65 anni di età ovvero 40 anni di contribuzione ovvero abbia raggiunto quota 96 ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera e), della legge 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, obbligatoriamente il regime di accesso e le decorrenze previgenti alla riforma, con la conseguenza che, per il dipendente-militare, trovano anche applicazione le precedenti disposizioni, ivi compreso l'art. 72, comma 11 del d.l. 112/2008. In sostanza il dipendente con diritto a pensione maturato entro il 31-12-2011, non può esercitare una opzione per il nuovo regime, ma soggiace comunque obbligatoriamente al regime previgente