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Cass. civ., sez. lav., 10 giugno 2015, n. 12075
L'esclusività della qualifica delle mansioni di assunzione fa sì che il provvedimento di ritiro del porto d'armi, emesso nei confronti di lavoratore svolgente mansioni di guardia particolare giurata, possa autorizzare il datore di lavoro al licenziamento, per giustificato motivo oggettivo, ove dimostri che egli non ha un interesse apprezzabile alla prosecuzione del rapporto, alla stregua delle ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.