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Cass. civ., sez. lav., 11 giugno 2015, n. 12122
Nell'ipotesi di licenziamento collettivo, in applicazione del generale principio della "strumentalità delle forme" del procedimento amministrativo, non può essere dichiarata la inefficacia del licenziamento laddove, nell'ambito di una procedura svoltasi in modo corretto e adeguato alle finalità cui è preordinata per legge, risulti omessa esclusivamente la comunicazione alla Commissione regionale indicata dall'art. 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991 - che, in base all'art. 6 della stessa legge svolge, nella procedura il compito di approvare le liste di mobilità - e si tratti di un licenziamento collettivo per riduzione del personale da parte di una impresa non rientrante nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, i cui dipendenti, quindi, non possono beneficiare dell'indennità di mobilità.