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Cass. civ., sez. lav., 11 giugno 2015, n. 11691
In tema di risarcimento dei danni da licenziamento illegittimo, l'indennità risarcitoria deve essere liquidata in ordine alla retribuzione globale di fatto spettante al lavoratore al momento del licenziamento, comprendendo nel computo ogni emolumento di natura continuativa che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione al momento del licenziamento (nella specie, la Corte ha confermato la decisione dei giudici del merito, i quali avevano ricompreso nella nozione di ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla retribuzione base, i compensi di carattere continuativo, come l'indennità di turno, di disagio e altre indennità indicate dal lavoratore).