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Cass. civ., sez. lav., 09 giugno 2015, n. 11910
Il datore di lavoro, che ha già intimato il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, può comunicare al lavoratore un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo. Tuttavia, il secondo recesso produrrà effetti solo nel caso in cui il giudice accerti l'illegittimità del primo licenziamento comunicato dal datore.