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Cass. civ., sez. VI lav., ord., 04 giugno 2015, n. 11582
In materia di assegno di invalidità il requisito economico e il requisito dell'incollocazione integrano non già una mera condizione di derogabilità ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo della pretesa, la cui prova è a carico del soggetto richiedente la prestazione: la mancanza degli stessi non costituisce oggetto di mera eccezione ed è rilevabile d'ufficio.