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CGCE, sez. III, 04 giugno 2015, C-543/13
L'art. 27 del regolamento (Cee) n. 1408/71 sull'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (modificato dai regolamenti n. 118/97 e n. 1992/2006), in combinato disposto con l'allegato VI, rubrica R, punto 1, Lett. A e B di detto regolamento deve essere interpretato nel senso che la pensione di un beneficiario, in un contesto come quello oggetto del procedimento principale, deve essere considerata come dovuta a far data dall'inizio del periodo per il quale tale pensione è stata effettivamente versata a detto interessato, indipendentemente dalla data in cui il diritto a tale pensione sia stato formalmente accertato e anche, eventualmente, nell'ipotesi in cui esso inizi a decorrere precedentemente alla data della decisione con cui la stessa pensione è stata concessa.