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Cass. civ., sez. VI, 03 giugno 2015, n. 11489
La stabilità dell'impiego che, ai sensi dell'art. 40 r.d.l. n. 1827/1935, comporta l'esclusione dell'obbligo di assicurazione contro la disoccupazione involontaria per i dipendenti delle aziende private sussiste quando ai lavoratori sia riconosciuto un determinato stato giuridico che garantisca loro di non essere costretti a lasciare il posto se non quando ricorra una giusta causa, ex art. 2119 c.c., o dei giustificati motivi, tassativamente stabiliti a priori, attraverso criteri restrittivi.