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Corte Cost., 28 maggio 2015, n. 94
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 198, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», nella parte in cui non include tra i creditori che sono soddisfatti nei limiti e con le modalità ivi indicati anche i titolari di crediti da lavoro subordinato, atteso che la mancata inclusione dei titolari di crediti da lavoro subordinato tra i soggetti abilitati ad avvalersi della procedura di ammissione del credito davanti al giudice dell'esecuzione che ha disposto la confisca è priva di un'adeguata giustificazione sul piano costituzionale.