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Cass. civ., sez. lav., 25 maggio 2015, n. 10727
In tema di licenziamento disciplinare, l'esigenza di specificità risulta soddisfatta laddove dal capo d'incolpazione risultino con certezza, il fatto addebitato e l'indicazione della norma violata, potendo a tal fine bastare anche una descrizione precisa del fatto tale da ricondurlo ad una determinata regola giuridica (nella specie, relativa al licenziamento di un dipendente di un istituto di credito, non risultavano indicate nella lettera di contestazione le norme violate, risultando, invece, doveroso per la parte datoriale fare almeno riferimento al capo d'imputazione del dipendente come formulato del giudice penale, ai fini della specificità della contestazione disciplinare.