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Cass. civ., sez. lav., 21 maggio 2015, n. 10468
Il rifiuto del lavoratore di prestare la propria attività lavorativa non è giustificato ex art. 1460 c.c., se l'inadempimento della parte nei cui confronti è posta l'eccezione (datore di lavoro) non è grave od è di scarsa importanza, con riferimento all'equilibrio sinallagmatico del rapporto di lavoro (nella specie, la Corte ha confermato il licenziamento disciplinare di un lavoratore distaccato, che aveva rifiutato di prestare la propria attività ritenendo il distacco ritorsivo).