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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota prot. n. 2788 del 27 maggio 2015, con la quale viene resa operativa la comunicazione obbligatoria in caso di intervenuta conciliazione a posteriore di un licenziamento comminato ad un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. La comunicazione, prevista dall’articolo 6 del D. Lgs. 23/2015, dovrà essere effettuata, entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, qualora si proceda ad attivare la procedura conciliativa facoltativa prevista dallo stesso articolo 6, per: a) lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015; b) lavoratori trasformati da un rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015; c) lavoratori qualificati da un rapporto di apprendistato 7 marzo 2015; d) lavoratori presenti in aziende che dal 7 marzo 2015 hanno superato la soglia dei 15 dipendenti.