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L'art. 22 della legge n. 903 del 1965 non richiede quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità la vivenza a carico al momento del decesso del coniuge e lo stato di bisogno, ma unicamente l'esistenza del rapporto coniugale col defunto, pensionato o assicurato; la ratio della tutela previdenziale è rappresentata dall'intento di porre il coniuge superstite al riparo dall'eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga (anche per il coniuge separato per colpa o con addebito) concreto presupposto e condizione della tutela medesima.
"Pensione di reversibilità al coniuge separato Ord. n. 9649/2015 " (PDF - 6 pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
1. Ratio della pensione di reversibilità
2. A chi spetta la pensione di reversibilità
3. Pensione di reversibilità e coniuge separato
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA