Non risponde del reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 il soggetto che non era più amministratore della società al momento della presentazione del modello dichiarativo. Né il medesimo soggetto può concorrere nel reato con il successivo amministratore sol perché ha ricevuto e annotato in contabilità le fatture false, poi utilizzate a fini dichiarativi. Trattasi, infatti, di reato istantaneo che si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione infedele o fraudolenta. Ad affermarlo la Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale con la sentenza n. 21025/15.
"Frode fiscale: nessuna condanna per l'ex amministratore" Cass. penale n.21025/2015 (PDF - 10 pagine)
IL CASO
IL COMMENTO
1. Frode Fiscale: Natura Giuridica e Soggetto Attivo
2. La sentenza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA